CONDIZIONI DI VENDITA
1.1 Le presenti condizioni generali hanno ad oggetto il contratto di compravendita (in seguito, il “CONTRATTO”) stipulato tra ’acquirente (in seguito, il “CLIENTE”), da una parte,
e NARDI ING. ANTONIO S.R.L. (in seguito, il “DISTRIBUTORE”; unitamente al CLIENTE, le “PARTI”), dall’altra parte, nella sua qualita di distributore dei prodotti oggetto del
CONTRATTO (in seguito anche, il “PRODOTTO” 0 i “PRODOTTI”), prodotti da terzi (in seguito, il “PRODUTTORE”).
Fermo ed impregiudicato quanto previsto all’art. 4.1 che segue, le presenti condizioni generali si aggiungono e non derogano alle clausole ed alle condizioni figuranti nelle conferme
@ordine e fatture del DISTRIBUTORE, restando espressamente convenuto tra le PARTI che, in caso di divergenza, prevarra quanto previsto nelle predette conferme d’ordine e
fatture.
1.2 Gli ordini dei PRODOTTI ¢ le presenti condizioni generali, anche qualora non siano stati sottoscritti per accettazione dal CLIENTE, si intendono comunque integralmente
confermati ed accettati dal CLIENTE medesimo con il primo ritiro e/o spedizione dei PRODOTTI.
1.3 Le PARTI concordano espressamente che le presenti condizioni generali regoleranno anche le future compravendite, ivi comprese quelle eseguite su ordine ed accettazione
verbali, salvo quanto diversamente concordato per iscritto dalle PARTI.
1.4 Le PARTI concordano espressamente che le presenti condizioni generali si applicano anche ai PRODOTTI che il DISTRIBUTORE venda al CLIENTE a prova ex art. 1521 ¢.c.,
ovvero consegni al CLIENTE a titolo di contratto estimatorio ex art.1556 c.c..
2—PREZZI ED EVENTUAL! VARIAZIONI DEL LISTINO
2.1 Le Parti convengono che i prezzi dei PRODOTTI sono quelli indicati nel listino e/o nelle offerte, anche verbali, del DISTRIBUTORE accettate, anche verbalmente, dal
CLIENTE, fatti eventualmente salvi diversi accordi fra le PARTI.
3 -SPESE ED ACCESSORI VARI
3.1 Sono integralmente a carico del CLIENTE eventuali tasse, imposte, oneri fiscali di registrazione, trascrizioni, iscrizioni, costi di collaudo e trasporto dei prodotti dal magazzino
del DISTRIBUTORE alla destinazione, bolli cambiari, ed in genere ogni spesa, presente e futura, connessa al CONTRATTO.
4 —CONSEGNA DEI PRODOTTI
4.1 I termini di consegna dei PRODOTTI, riportati specificatamente in ciascun singolo ordine 0 comunicati verbalmente al CLIENTE, sono meramente indicativi, rinunciando
espressamente il CLIENTE, in caso di ritardo nella consegna, a qualsivoglia domanda, contestazione e /o diritto nei confronti del DISTRIBUTORE, ivi inclusi quelli concernenti il
risarcimento di eventuali danni diretti ¢/o indiretti ¢ la risoluzione del CONTRATTO.
4,2 La consegna dei PRODOTTI si intende eseguita ad ogni effetto con la comunicazione che questi sono a disposizione del CLIENTE per il ritiro, oppure che sono stati consegnati
al vettore per il trasporto.
4.3 Se non diversamente concordato per iscritto, i PRODOTTI saranno consegnati con clausola EXW (Ex Works come definita nell’ultima versione degli Incoterms) presso il
magazzino del DISTRIBUTORE, che sara sollevato da ogni responsabilita per tutto quanto attiene al trasporto dei PRODOTTI, a far tempo dalla data di consegna al vettore e cid
anche nel caso in cui il CLIENTE ritiri i PRODOTTI direttamente presso il magazzino del DISTRIBUTORE. Il DISTRIBUTORE sara sollevato da ogni responsabilité concemente i
danni (avaria e/o perdita) derivanti dal trasporto dei PRODOTTI e cid anche quando i! DISTRIBUTORE abbia utilizzato un vettore di sua fiducia ed i relativi costi di spedizione,
originariamente sostenuti dal DISTRIBUTORE, siano poi rifatturati al CLIENTE.
4.4 ll DISTRIBUTORE si riserva la facolta di verificare la fattibilita dell’esecuzione dell’ordine nel termine massimo di 2 giorni dal ricevimento dello stesso ¢, qualora fosse
impossibilitato ad eseguirlo nei termini concordati con il CLIENTE, di modificare i termini di consegna del PRODOTTO o di annullare l’ordine ricevuto. L’eventuale annullamento
non costituira titolo o ragione di contestazioni e/o addebiti di responsabilita ¢/o di richieste di risarcimento di eventuali danni da parte del CLIENTE.
4.5 Il DISTRIBUTORE potra sempre sospendere ogni consegna, ancorché il relativo ordine sia gid stato da lui accettato, in caso di omesso ¢/o parziale ¢/o ritardato pagamento da
parte del CLIENTE delle fatture emesse a suo carico dal DISTRIBUTORE, ovvero in presenza di atti, fatti e/o circostanze (quali, a mero titolo esemplificativo, istanze di fallimento,
domande di concordato, liquidazione della societa) tali da pregiudicare la possibilita per il CLIENTE di far fronte alle fatture emesse a suo carico.
5—PAGAMENTI DELLE FATTURE
5.1 I pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati al DISTRIBUTORE secondo i termini concordati e comunque riportati in ciascun ordine e/o nella fattura stessa; in mancanza,
il pagamento dovra essere effettuato con rimessa diretta alla consegna dei PRODOTTI al vettore o, al ritiro dei PRODOTT! effettuato direttamente dal CLIENTE presso il
magazzino del DISTRIBUTORE.
5.2 Fermo restando quanto previsto all’art, 5.1 che precede, sugli importi delle fatture insolute verranno addebitati al CLIENTE interessi di mora nella misura del PRIME RATE ABI
maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dalla data de! dovuto pagamento fino al saldo, oltre al rimborso di tutte le spese postali, bancarie, legali, ecc., nessuna esclusa
5.3 Resta altresi inteso che il mancato tempestivo pagamento anche di una sola fattura, o di una parte di essa, comportera l’automatica decadenza del CLIENTE dal beneficio di
cventuali termini di pagamento stabiliti a suo fayore, con conseguente diritto del DISTRIBUTORE di richiedere l’immediato ed integrale pagamento del credito maturato in suo
favore.
5.4 Analogamente, il CLIENTE decadra dal beneficio di eventuali termini stabiliti a suo favore, con gli effetti di cui all’art. in presenza di atti, fatti e/o circostanze (quali, a mero
titolo esemplificativo, istanze di fallimento, domande di concordato, liquidazione della societa) tali da pregiudicare la capacita del CLIENTE di regolarmente ed integralmente
adempiere alle propric obbligazioni di pagamento.
6=DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT) ED EVENTUALI
6.1 Nel Documento di Trasporto (di seguito DDT) verra descritta la qualita ¢ la quantita dei PRODOTTI oggetto del CONTRATTO.
6.2 11 DDT sara controfirmato dal vettore e/o dal rappresentante del CLIENTE e fara fede per tutto quanto in esso descritto e indicato.
6.3 Fermo ed impregiudicato quanto previsto ai successivi art. 6.5 € 6.6, ogni contestazione circa eventuali vizi e/o eventuali difformita tecniche dei PRODOTTI dovra a pena di
decadenza essere effettuata per iscritto entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla avvenuta sottoscrizione del DDT; non avranno comunque effetto le contestazioni e/o le denunce che nel
predetto termine non siano pervenute al DISTRIBUTORE.
6.4 Ogni contestazione circa eventuali difformita quantitative del PRODOTTO, rispetto a quanto indicato nel DDT, dovra a pena di decadenza essere effettuata contestualmente alla
sottoscrizione del DDT medesimo da parte del CLIED o di un suo incaricato.
6.5 Le PARTI si danno atto che i PRODOTTI sono destinati, per loro natura e funzione tecnica, ad un utilizzo in condizioni gravose ¢ che pertanto gli stessi sono soggetti ad usura
6.6 Fermo quanto espressamente disposto dall’art. 1490 c,c., il DISTRIBUTORE non é in alcun modo responsabile di vizi di costruzione dei PRODOTTI, che, ove riscontrati dal
CLIENTE, dovranno essere direttamente denunciati e contestati al PRODUTTORE, in forza delle garanzie da questi rilasciate. Solo se in possesso di apposita garanzia rilasciatagli
dal PRODUTTORE, il DISTRIBUTORE provvedera a risarcire direttamente il CLIENTE.
6.7 Fermo ed impregiudicato quanto previsto dal presente articolo 6, l’eventuale risarcimento dovuto dal DISTRIBUTORE in relazione ad eventuali vizi e/o difetti dei PRODOTTI
non potra eccedere quanto corrisposto dal CLIENTE a titolo di prezzo di acquisto del singolo PRODOTTO in relazione alla quale la predetta responsabilita venga accertata.
6.8 I DISTRIBUTORE e i suoi fornitori non saranno, inoltre, in nessun caso responsabili verso il CLIENTE per qualsiasi tipo di vizio dei PRODOTTI dovuto ad usura, negligenza,
mancata sorveglianza, mancata e/o cattiva manutenzione, impropria utilizzazione, difettosa installazione degli stessi, imputabili al CLIENTE.
6.9 Il DISTRIBUTORE e i suoi fornitori_ non saranno, altresi, in nessun caso responsabili verso il CLIENTE per qualsivoglia danni indiretti, comunque causati, derivanti da
eventuali difetti ¢/o rottura c/o malfunzionamento del PRODOTTO, quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, perdita di profitti, blocco del lavoro, danneggiamento di altri
beni, perdite per chiusura e/o fermo cantiere e/o non operabilita degli impianti, pretesi dal CLIENTE e dai clienti del CLIENTE per interruzione dei sevizi.
6.10 In nessun caso la contestazione e/o la denuncia circa eventuali vizi e/o difformita quantitative o qualitative del PRODOTTO potra legittimare il CLIENTE a sospendere o
ritardare il pagamento della fattura, ovvero anche ad effettuare compensazioni di sorta, talché il CLIENTE medesimo sara comunque tenuto al pagamento con riserva di,
successivamente e separatamente, coltivare le proprie eccezione (solve ef repete).
7—INTRASFERIBILITA’ DEL CONTRATTO.
7.1 Le PARTI si danno atto che il DISTRIBUTORE ha selezionato il CLIENTE sulla base di sue accertate qualita soggettive, talché il CLIENTE non potra trasferire o in qualsiasi
modo cedere a terzi né il CONTRATTO né i diritti e gli obblighi che ne derivano.
8 — RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
8.1 Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile dal DISTRIBUTORE in base al CONTRATTO 0 alla legge e fermo quanto previsto ai precedenti artt. 4.5 e 5.4, il
DISTRIBUTORE avra il diritto, a sua discrezione, di risolvere di diritto il CONTRATTO, in tutto o in parte, dandone comunicazione al CLIENTE nel caso in cui: (a) il CLIENTE
ponga volontariamente in liquidazione la propria societa; (b) il CLIENTE divenga soggetto a fallimento o ad una procedura concorsuale determinata da insolvenza.
8.2 Le PARTI convengono che i] DISTRIBUTORE avra il diritto di risolvere il CONTRATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui il Cliente violi la
disposizione di cui all’art. 7 (Intrasferibilita del CONTRATTO).
8.3 Le PARTI concordano espressamente che il DISTRIBUTORE non sara in alcun modo responsabile per nei confronti del CLIENTE per via delle risoluzioni di cui agli artt. 8.1 e
8.2 che precedono.
9 —FORO COMPETENTE
9.1 Per qualsiasi controversia comunque connessa al CONTRATTO sara competente in via esclusiva il Foro di Milano.
IL CLIENTE
La sottoscritta impresa dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 ¢ 1342 del Codice Civile, di ben conoscere le suestese condizioni contrattuali e di specificamente
approvare quelle contenute nelle seguenti clausole: art. 3 (termini ¢ sospensione di consegna); artt. 6.3, 6.4 (decadenza e limitazioni); artt. 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 (limitazioni di
responsabilita); art. 6.10 (solve et repete); art. 7 (intrasferibilita del CONTRATTO), art. 8 (risoluzione ¢ clausola risolutiva espressa); art. 9 (foro competente).
IL CLIENTE,